Considerando che alcune attività espletate da Azimut Biella rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. S) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020; visto che l’ordine di sospensione di cui al menzionato art. 1, comma 1, lett. S) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 è stato esteso a tutto il territorio nazionale per effetto dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 sopra richiamato sino al 3 aprile 2020.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in ottemperanza alle prescrizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra riportata, si comunica la sospensione delle seguenti attività:
Oltre all’attività domiciliare, permane in funzione l’attività riabilitativa individuale, che viene svolta separatamente in sale o ambulatori riservati, in osservazione a tutte le disposizioni sanitarie del caso.